Appalti
L’art. 9, comma 1, del DL 26 giugno 2013 n. 76 ha introdotto importanti novità anche nella materia di appalti.
La norma interviene su tre punti tutti relativi al regime della responsabilità solidale.
La responsabilità solidale è quella tecnica di tutela prevista negli appalti, per la quale, secondo un’articolata trama di norme e di regole stratificatesi nel tempo, committente e appaltatore sono responsabili in solido per l’adempimento delle obbligazioni retributive, contributive, fiscali e per i danni, relativi ai lavoratori impiegati nell’appalto.
Anzitutto la riforma chiarisce che la disciplina della responsabilità solidale non si applica negli appalti conferiti dalle pubbliche amministrazioni.
La questione ha un enorme impatto pratico data la grande quantità di appalti pubblici.
La norma intende risolvere, chiaramente a favore delle pubbliche amministrazioni, un contrasto sorto in giurisprudenza in relazione a una complessa questione interpretativa riguardante l’art. 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003 e la legge delega (L. 30/2003) in base alla quale lo stesso è stato emanato.
La prevalente giurisprudenza di merito (la Cassazione non si è mai espressa sulla questione) aveva ritenuto la responsabilità solidale estensibile anche agli appalti pubblici, mentre il Ministero del Lavoro, in una sua circolare, a dire il vero poco convincente aveva dato parere opposto (Circ. Min. Lav. 15 maggio 2009 n. 35 – Prot. 25/I/0007173).
Un secondo aspetto della riforma è la precisazione che la responsabilità solidale si estende anche alle obbligazioni facenti capo ai lavoratori autonomi che collaborano con l’appaltatore.
L’interpretazione amministrativa aveva già sostenuto questo principio, mentre non constano molte pronunce di giurisprudenza sul punto.
La stretta per le imprese qui è chiara. Le stesse dovranno prestare maggiore attenzione nella gestione degli appalti.
La norma chiarisce che le deroghe alla disciplina vigente in materia di responsabilità solidale, permesse dalla legge a certe condizioni ove effettuate dai C.C.N.L., non possono riguardare la materia contributiva e fiscale e siano pertanto limitata ai trattamenti retributivi.
Il DL 21 giugno 2013 n. 60 ha invece modificato l’art. 35, comma 28, DL 223/2006, abolendo l’obbligo di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore per quanto concerne il versamento dell’IVA.