Cass. 21 ottobre 2014 n. 22280
Non ha diritto al risarcimento il dipendente che cade scivolando su una matita in ufficio, in quanto tale tipologia di rischio non è tale da configurare una responsabilità dell’azienda.
La Suprema Corte ha escluso il risarcimento del danno a favore di una lavoratrice che, scivolando su una matita, aveva riportato lesioni permanenti, spiegando che non vi era stato alcun aggravio di rischio per la dipendente nella sua normale attività lavorativa, rispetto a quello che si configura normalmente per i lavoratori che si spostano a piedi e, pertanto, non si poteva ravvisare una mancanza del datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro, circostanza che esclude il risarcimento.
I giudici di legittimità hanno inoltre chiarito che in tema di controversie inerenti gli infortuni sul lavoro e l’accertamento della responsabilità del datore di lavoro, la chiamata in causa del datore di lavoro medesimo, al quale si addossi la responsabilità dell’infortunio, per non essersi adeguato alla direttiva CEE 88/391, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione delle misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, non è ammissibile nel ricorso in cassazione, trattandosi di questione discutibile nei precedenti gradi di giudizio, ove era in discussione proprio la violazione, da parte del datore di lavoro, delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 1124/1965.