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La Corte di Cassazione (sez. lav., 13 marzo 2013, n. 6346) è intervenuta in tema di soppressione di posti di lavoro a causa dell’affidamento a società terza di una parte delle attività dell’impresa. La Suprema Corte, in particolare, ha dichiarato legittimo il licenziamento di una lavoratrice per giustificato motivo oggettivo, ritenendo che la soppressione dei posti di lavoro a causa dell’affidamento a società terza di una parte delle attività dell’impresa integra i motivi inerenti l’attività produttiva e l’organizzazione del lavoro previsti dall’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, purché il datore di lavoro dimostri l’impossibilità di riassegnare la lavoratrice ad altra mansione, stante l’assenza di posizioni simili in azienda. Spettava alla dipendente l’onere di indicare in maniera concreta, e non generica, le posizioni di lavoro in cui avrebbe potuto essere reimpiegata.