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– a cura di Filippo Capurro e Alessia Capella – Giugno 2020 – 

Oggi segnaliamo l’interessante sentenza del Tribunale di Milano 10 ottobre 2019 n. 2300 est. Pazienza .

Il legislatore dedica una particolare attenzione alla tematica della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro prevedendo una normativa ad hoc: il d.lgs. n. 81/2008.

Tale normativa pone a carico del datore di lavoro specifici obblighi finalizzati alla tutela dell’integrità psicofisica dei lavoratori, tra i quali vi rientra l’elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (c.d. DVR), quale strumento volto all’individuazione dei possibili rischi presenti sul luogo di lavoro e alla prevenzione di situazioni di pericolo per i lavoratori (artt. 17 e 28 d.lgs. 81/2008).

Peculiare, in tale contesto, il legame esistente tra redazione del DVR e stipulazione del contratto a termine. 

Secondo quanto previsto dall’art. 3, d.lgs. 368/2001 prima e dall’art. 20, comma 1, lett. d) d.lgs. 81/2015 poi, il contratto a termine non può essere stipulato “da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori”. 

La ratio sottesa alla normativa in esame discende dall’esigenza di tutelare quei lavoratori che – a causa della flessibilità e della precarietà intrinseca alla tipologia di rapporto di lavoro adottato – presentano scarsa familiarità con l’ambiente di lavoro in cui si trovano ad operare e con gli strumenti che sono chiamati ad utilizzare per l’esecuzione delle relative mansioni (Corte Cass. 23/08/2019 n. 21683).

Trattasi di principi ripresi anche dal Tribunale di Milano, chiamato a pronunciarsi sull’illegittima apposizione del termine al contratto di assunzione e sulla conseguente illegittimità della cessazione del rapporto di lavoro.

Nella sentenza del Tribunale di Milano qui segnalata, il giudice ha rilevato la nullità del contratto a termine dichiarando l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e condannando la società a riammettere in servizio la lavoratrice unitamente al pagamento di un indennizzo commisurato alla durata del rapporto di lavoro e alle dimensioni dell’impresa.

La decisione è stata adottata sulla base della mancata esistenza di un documento di valutazione dei rischi che precedesse l’assunzione della lavoratrice a termine, circostanza dimostrativa del fatto che il datore di lavoro non avesse correttamente provveduto alla valutazione dei rischi, quale misura finalizzata all’apprestamento delle misure protettive nei confronti della totalità dei lavoratori, compresi quelli aventi minore esperienza e familiarità con l’ambiente di lavoro. 

In tale contesto, ha rilevato il Giudice, la prova relativa all’esistenza del DVR avrebbe dovuto essere fornita tempestivamente a fronte delle contestazioni contenute nel ricorso, senza possibilità di:

  • prova orale, vigendo in materia il principio della forma scritta ad substantiam;
  • integrazione del materiale documentale, non ricorrendo i presupposti ex art. 421 c.p.c. essendo il quadro probatorio del giudizio già ampiamente definito. 

Dal mancato assolvimento dell’onere probatorio relativo all’effettiva sussistenza di un DVR precedente l’assunzione della dipendente è conseguita l’applicazione dell’art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. 81/2015, con conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ab origine.

Scarica Trib. Milano 10 ottobre 2019 n. 2300 est. Pazienza

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