Cass. 11 dicembre 2015 n. 25046
Nel rito di cui all’art. 1, commi 48 e segg., della legge 29 giugno 2012, n. 92 l’eccezione di decadenza dall’impugnativa di licenziamento di cui all’art. 6 della l. n. 604 del 1966, come modificato dall’art. 32 della l. n. 183 del 2010, può essere proposta, per la prima volta, anche nella sola fase di opposizione, in quanto in rapporto di prosecuzione con la prima fase a cognizione sommaria.
Sulla scia della Consulta, che ha stabilito che le due fasi del rito Fornero (fase sommaria e fase di opposizione) appartengono al medesimo grado di giudizio (e quindi sono istruite e decise dallo stesso giudice), la Cassazione ha stabilito che l’eccezione di decadenza dall’impugnativa di licenziamento può essere proposta anche nella sola fase di opposizione, che si pone, rispetto a quella precedente, come fasi di uno stesso grado di giudizio ed in rapporto di prosecuzione.
Detta opposizione, non configurandosi come un’impugnazione, può investire nuovi profili soggettivi ed oggettivi tra cui l’eccezione di decadenza dall’impugnativa del licenziamento che non sia proposta nella prima fase.