L’art. 2112, comma 4, cod. civ. stabilisce che “Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d’azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento”.
Quanto sopra indicato rappresenta un principio ormai pacificamente recepito nell’ambito del nostro ordinamento, in funzione del quale la decisione di procedere ad un trasferimento d’azienda (o di ramo d’azienda) non è sufficiente per procedere con una licenziamento di risorse inserite all’interno del perimetro dell’azienda (o del ramo) ceduto. La pronuncia della Suprema Corte n. 24835 del 9 ottobre 2018 conferma il principio sopra indicato ma allo stesso tempo fornisce la corretta interpretazione della frase inziale del menzionato comma 4, ossia “Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti”.
Nel caso di specie, a valle di un trasferimento di ramo d’azienda, la struttura della società datrice di lavoro aveva subito una complessiva riorganizzazione (“con parziale esternalizzazione delle funzioni assegnate alla dirigente e nell’accentramento delle restanti al vertice aziendale”), in tal modo legittimando la facoltà dell’azienda di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, anche se in prossimità temporale al trasferimento.
Il recesso infatti non è stato considerato in rapporto causale diretto con il trasferimento d’azienda (o di ramo), ma con il nuovo assetto organizzativo che ha comportato la effettiva soppressione della mansione assegnata alla ricorrente.