Cass., sez. lav., 10 settembre 2013, n. 20715
Integra gli estremi del licenziamento per giustificato motivo soggettivo la condotta consistente nell’appropriazione da parte di un dipendente, mediante l’utilizzo di una password di accesso personale, di un indirizzario interno all’azienda (comprensivo di dipendenti e collaboratori esterni), l’installazione di esso sul computer di un’organizzazione sindacale e l’utilizzo per l’invio di e-mail fortemente critiche verso la direzione aziendale.
A nulla rileva il fatto che nel parallelo procedimento penale il lavoratore sia stato prosciolto: il giudicato penale di assoluzione, se emesso non con formula piena, come nel caso in esame, non impedisce al giudice del lavoro di procedere ad un’autonoma valutazione degli stessi fatti ai soli fini del giudizio civile.