Cass. 15 giugno 2016 n. 12337
Per giustificare un licenziamento disciplinare i fatti addebitati devono rivestire il carattere di grave violazione degli obblighi del rapporto di lavoro, tale da lederne irrimediabilmente l’elemento fiduciario; la relativa valutazione deve essere operata con riferimento agli aspetti concreti afferenti alla natura e alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, al nocumento eventualmente arrecato, alla portata soggettiva dei fatti stessi, ossia alle circostanze del loro verificarsi, ai motivi e all’intensità dell’elemento intenzionale o di quello colposo.
Legittimo licenziare per giusta causa il dipendente se utilizza abusivamente le credenziali di accesso ad internet per finalità estranee alle esigenze di servizio.
La Suprema Corte ha statuito la piena legittimità del provvedimento espulsivo nei confronti del dirigente (licenziamento per giustificato motivo soggettivo), per l’abusiva utilizzazione delle credenziali di accesso ad internet al fine di interrogare un database per acquisire informazioni su soggetti o imprese, ove si tratti di finalità non collegate ad esigenze di servizio; si versa, infatti, in presenza di un comportamento che, comportando l’infrazione di regole e disposizioni impartite, costituisce una violazione idonea a determinare il venire meno dell’elemento fiduciario.
Per i giudici di legittimità, infatti, l’utilizzazione della password e gli accessi alla banca dati non attinenti l’attività demandata sono stati considerati non in sé, ma nell’ambito della delicatezza della funzione attribuita alla dipendente e della possibilità di accesso ai dati personali sensibili di terzi, che avrebbe imposto un rigoroso rispetto delle regole e delle disposizioni impartite e la cui violazione era pertanto idonea a determinare il venire meno dell’elemento fiduciario.