Cass. 1 aprile 2015 n. 6631
La violazione, da parte del datore di lavoro, dell’obbligo di assicurare condizioni di lavoro idonee a garantire la sicurezza delle lavorazioni e tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro (art. 2087 cod. civ.) legittima i lavoratori a non eseguire la prestazione, eccependo l’inadempimento altrui. Essi, inoltre, mantengono il diritto alla retribuzione, in quanto al lavoratore non possono derivare conseguenze sfavorevoli in ragione della condotta inadempiente del datore.
La Suprema Corte ha confermato la decisione delle Corti di merito che avevano condannato la società al pagamento in favore dei lavoratori della retribuzione di un’ora e mezzo di lavoro, illegittimamente trattenuta in ragione ed a seguito della astensione dal lavoro dei lavoratori a causa del freddo nell’ambiente di lavoro per il malfunzionamento della caldaia.
In particolare, la Corte d’appello di Milano ha rilevato che non fu proclamato alcuno sciopero in quella giornata, ma che l’astensione dal lavoro era riconducibile alla impossibilità della prestazione dovuta alla temperatura troppo bassa nell’ambiente di lavoro. Sul punto la Cassazione, rigettando il ricorso dell’azienda, ha stabilito che non possono essere i prestatori di lavoro a patire le conseguenze sfavorevoli dell’inadempimento addebitabile alla società, proprio perché la temperatura eccessivamente bassa rende impossibile la prestazione.