Cass., sez. lav., 7 ottobre 2013, n. 22796
Ai fini della qualifica di trasfertista è rilevante che il lavoro venga normalmente svolto in luoghi variabili e diversi e che la sede aziendale sia utilizzata per la mera predisposizione di quanto occorrente, ogni mattina, prima di partire per i vari cantieri di lavoro.
Nel caso in oggetto, la Suprema Corte, ha evidenziato che non è rilevante la corresponsione in via continuativa dell’indennità da trasfertista per la qualificazione come tale, in quanto la natura del trasfertista discende dalle effettive modalità di svolgimento della prestazione di lavoro e, in particolare, dall’assenza di un luogo di lavoro abituale. Ha precisato, inoltre, che, a norma del comma 6 del Testo unico delle imposte sui redditi, ai c.d. lavoratori “trasfertisti” competono indennità e maggiorazioni di retribuzione, non correlate ad una specifica trasferta, ma contrattualmente attribuite in funzione della modalità di espletamento dell’attività; tali somme sono imponibili, sia ai fini fiscali che a quelli previdenziali, nella misura del 50 per cento.