Tribunale di Milano, 9 luglio 2013, n. 2797
Anche i dirigenti hanno l’onere di impugnare il licenziamento entro il termine – introdotto dal collegato lavoro (legge 183/2010) – di 60 giorni dalla sua comunicazione scritta, per quanto riguarda la fase stragiudiziale, e di depositare il ricorso introduttivo del giudizio entro il successivo termine di 270 giorni (poi ridotto a 180 giorni dalla legge 92/2012).
Il Giudice ha chiarito che il legislatore del 2010, nel riscrivere i primi due commi dell’art. 6 L. 604/1966, ha aggiunto, fermo restando l’onere di impugnazione con atto scritto anche stragiudiziale entro 60 giorni, che l’impgnazione diviene inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di 270 giorni (ora di 180 giorni, in base alla modifica di cui alla recente Riforma Fornero, legge n. 92/2012), dal deposito del ricorso in tribunale oppure dalla richiesta del tentativo di conciliazione o di arbitrato. Oltre a questa modifica il Collegato Lavoro ha stabilito che le (nuove) disposizioni dell’articolo 6 della legge 604/66 si applicano “anche a tutti i casi di invalidità del licenziamento”, e, dunque, anche all’ipotesi del licenziamento del lavoratore dipendente con qualifica dirigenziale.