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Dal 23 luglio 2016 il subentro nell’appalto conosce nuove regole. Da quella data, infatti, è in vigore il comma 3 dell’articolo 29 del Dlgs 276/03 (come riformato dall’articolo 30 della legge 122/2016, la legge europea 2016).

La modifica legislativa vuole rispondere alla richiesta della Commissione europea secondo cui la precedente formulazione dell’articolo 29 del decreto 276 – che escludeva l’applicazione dell’articolo 2112 del Codice civile in caso di subentro nell’appalto – restringeva in modo illegittimo l’ambito di applicazione delle regole sul trasferimento di azienda, anche in caso di subentro. 

Il nuovo terzo comma dell’articolo 29 del Dlgs 276/03 prevede che: «L’acquisizione di personale già impiegato nell’appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo o di clausola del contratto di appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinino una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento di azienda o di ramo di azienda».

Va comunque osservato che la modifica normativa si allinea con la prassi interpretativa in vigore, e con la dottrina, relativa alla precedente versione del 3° comma dell’art. 29, d.lgs. 276/2003.