Cass. 4 settembre 2013 n. 20228
E’ concorrenza sleale da parte di un imprenditore l’assunzione dei dipendenti più capaci di un’altra azienda che opera nello stesso ramo commerciale al solo scopo di danneggiarla.
Lo storno dei dipendenti da un’impresa ad un’altra concorrente è sleale esclusivamente quando la sottrazione di forza lavoro viene attuata con l’intenzione di danneggiare l’azienda concorrente. Elementi rilevanti per valutare tale intenzione sono la quantità dei soggetti stornati, la portata dell’organizzazione complessiva della concorrente, la posizione che i dipendenti rivestivano, la loro scarsa fungibilità, la rapidità del cambio di campo e il parallelismo con l’iniziativa economica tra le due imprese.
Irrilevante è invece la sola attività di convincimento esercitata dall’imprenditore con il dipendente dell’azienda concorrente, trattandosi di espressione del principio della libera circolazione del lavoro e della libertà di iniziativa economica.