ScaricaStampa

Ministero del Lavoro, Circolare 1 Febbraio 2016 n. 3

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha pubblicato la circolaree, con le indicazioni operative, al proprio ispettivo, circa le nuove collaborazioni coordinate e continuative disciplinate dal D.Lgs. n. 81/2015, fornendo i primi chiarimenti interpretativi relativamente alle “Collaborazioni organizzate dal committente” e la procedura di “Stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto e di persone titolari di partita IVA“. 

Applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato

L’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015 prevede l’applicazione della “disciplina del rapporto di lavoro subordinato” alle ipotesi di rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuativele cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento “ai tempi e al luogo di lavoro (c.d. etero-organizzazione).

Pertanto, ogniqualvolta il collaboratore operi all’interno di una organizzazione datoriale rispetto alla quale sia tenuto ad osservare determinati orari di lavoro e sia tenuto a prestare la propria attività presso luoghi di lavoro individuati dallo stesso committente, si considerano avverate le condizioni di legge, sempre che le prestazioni risultino continuative ed esclusivamente personali.

In definitiva, le citate condizioni devono ricorrere congiuntamente.

Il Ministero ha spiegato, inoltre, il significato di:

  – “prestazioni di lavoro esclusivamente personali”: si intendono le prestazioni svolte personalmente dal titolare del rapporto, senza l’ausilio di altri soggetti;

  – “continuative”: il ripetersi in un determinato arco temporale al fine di conseguire una reale utilità.

La contestuale presenza delle suddette condizioni di etero-organizzazione, farà sì che venga applicata la “disciplina del rapporto di lavoro subordinato”.

 

Stabilizzazione delle collaborazioni

I datori di lavoro privati che procedano alla assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, o di soggetti titolari di partita IVA con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, godono di taluni effetti concernenti l’estinzione di illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro, e potranno beneficiare dell’esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a loro carico (nel tetto massimo di 3.250 euro annuali) per un periodo di 24 mesi dalla data della stabilizzazione del lavoratore.

La procedura, che può essere attivata anche in relazione a rapporti di collaborazione già esauriti, prevede due condizioni:

  – i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile, o avanti alle Commissioni di certificazione;

  – nei 12 mesi successivi alle assunzioni, i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.