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Cass. 26 maggio 2014 n. 11715

È il dipendente a dover dimostrare, nel caso di legittimo licenziamento, di non fare più uso di stupefacenti se vuole conservare il posto di lavoro, presentando o esami tossicologici ad hoc  che attestino il suo recupero oppure offrendo la sua collaborazione per altre eventuali e inferiori mansioni.

La Suprema Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di una Società che aveva licenziato un autista di mezzi pesanti, in quanto consumatore abituale di cocaina; nello specifico, i Giudici di Legittimità hanno chiarito che “il giustificato motivo oggettivo del recesso datoriale era costituito non dalla sussistenza dello stato di tossicodipendenza, ma dall’incertezza in merito alla persistenza dell’abitudine di consumare stupefacenti, quale risultante dalla sentenza penale e dalla conseguente dichiarata impossibilità di adibizione del dipendente a mansioni diverse, da quelle, di per sé pericolose, di autista di automezzi pesanti di trasporto rifiuti sulla pubblica via”; il lavoratore, tuttavia, non ha dimostrato, tramite per esempio l’esito di esami tossicologici ad hoc, di “essere in piena ripresa”, portando in questo modo i Giudici ad accogliere il ricorso della società.