Cass. 29 agosto 2014 n. 18462
L’utilizzabilità della prestazione lavorativa in un determinato orario consegue all’organizzazione produttiva del datore di lavoro e non è conseguentemente modificabile unilateralmente da parte del lavoratore, che è dunque disciplinarmente sanzionabile qualora non rispetti l’orario di lavoro.
La Suprema Corte di Cassazione ha considerato legittima la sanzione disciplinare di dieci giorni di sospensione dal servizio e dallo stipendio al dipendente che, sistematicamente, arriva in ritardo in ufficio, anche se poi recupera restando in ufficio oltre l’orario di lavoro, facendo gli straordinari. Non solo: al lavoratore va pure detratta la retribuzione per la parte della prestazione svolta fuori dai tempi prestabiliti, che in quanto tale non è utile all’organizzazione del datore.
E non è nemmeno necessaria pubblicazione del codice ai fini della sanzione quando l’illecito riguarda gli aspetti più basilari del rapporto contrattuale di lavoro, rientrando pertanto nel “minimo etico” richiesto ad ogni dipendente.