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Cass. 21 maggio 2014, n. 11204

Nel processo del lavoro contro il datore di lavoro sono valide le dichiarazioni del dipendente storico in favore dei colleghi; il Giudice deve inoltre verificare l’attendibilità delle deposizioni dei lavoratori nei ricorsi proposti separatamente, derivata dal costante e conforme contenuto.

Nel caso di specie, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito la piena legittimità delle dichiarazioni del dipendente storico dell’azienda in favore dei colleghi e ha rigettato il ricorso dell’imprenditore, confermando l’esistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato in luogo di una serie di contratti a termine succedutisi nel tempo, da cui l’insorgenza del conseguente diritto dei ricorrenti alle retribuzioni relative ai periodi di fittizia interruzione dei rapporti.

I Giudici di legittimità hanno inoltre chiarito che il giudice deve constatare l’attendibilità delle deposizioni dei lavoratori nei ricorsi proposti separatamente, né che l’eventuale riunione delle cause connesse (per identicità di questioni) può “far insorgere l’incapacità delle rispettive parti a rendersi reciproca testimonianza, potendo tale situazione soltanto incidere sull’attendibilità delle relative deposizioni”.