Corte d’Appello di Brescia 01/04/2021 n. 248. Pres. Matano Rel. Finazzi
La pronuncia conferma l’illegittimità del contratto di somministrazione nel caso di omessa predisposizione del documento di valutazione dei rischi (DVR) da parte dell’utilizzatore.
L’art. 32, comma 1, lett. d), d.Lgs. 81/2015, stabilisce che “Il contratto di somministrazione di lavoro è vietato: (…) d) da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.”.
A sua volta il successivo art. 38 stabilisce che quando la somministrazione di lavoro avviene al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui, tra l’altro, all’art. 32, “il lavoratore può chiedere, anche soltanto nei confronti dell’utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo, con effetto dall’inizio della somministrazione”.
In particolare, nella pronuncia qui segnalata, viene precisato che la prescrizione della redazione del DVR è volta ad assicurare una concreta tutela dei lavoratori che, operando in forza di contratti flessibili, possano avere minore esperienza e conoscenza dell’organizzazione aziendale e, dunque, siano maggiormente esposti a rischi per la propria salute e sicurezza.
Il DVR è idoneo ove individui i rischi specifici in cui incorrono i lavoratori somministrati, e non sono sufficienti indicazioni generiche.
In assenza della prova dell’esistenza di un adeguato DVR nei termini sopra descritti, il lavoratore ha diritto di chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in capo alla società utilizzatrice.
Interessante è il richiamo alla direttiva 91/383/CE che stabilisce, tra l’altro, che in caso di somministrazione di lavoro, i lavoratori “beneficino, in materia di salute e sicurezza, dello stesso livello di protezione di cui beneficiano gli altri lavoratori dell’impresa e/o stabilimento utilizzatori” e del quale l’art. 32 è espressione.