– Novembre 2017 –
Il Ministero del Lavoro, con comunicato pubblicato sul proprio sito, ha reso noto che dal 15 novembre 2017 è attiva la procedura per l’invio da parte dei datori di lavoro, pubblici e privati, degli accordi individuali di smart working; tale obbligo è stato introdotto dall’articolo 23, comma 1, della Legge 81/2017, ma fino ad oggi è rimasto congelato proprio per la mancanza di disposizioni attuative.
Nel comunicato il Ministero, nel ricordare i lineamenti essenziali che caratterizzano la nuova disciplina sul lavoro agile, ha precisato che le aziende sottoscrittrici dei predetti accordi potranno procedere al loro invio attraverso l’apposita piattaforma informatica messa a disposizione sul portale dei servizi; si tratta di un canale telematico disponibile su www.cliclavoro.gov.it., che il 15 novembre ha diffuso ulteriori istruzioni operative.
Con l’occasione si segnala anche la recente Circolare Inail 48/2017 sul lavoro agile che era molto attesa.
L’Inail comunica che non intende fare alcuna differenza, sotto il profilo della classificazione tariffaria, tra chi lavora esclusivamente in azienda e il lavoratore agile.
L’estensione della tutela antinfortunistica a chi lavora al di fuori dei locali aziendali costituisce, del resto, la vera importante novità apportata dalla legge 81/2017, che rimuove una delle principali remore alla applicazione su vasta scala del lavoro agile. La piena equiparazione lascia comunque (inevitabilmente) aperti alcuni interrogativi, che traspaiono anche dalla circolare, ai quali la prassi applicativa e la giurisprudenza saranno chiamati a rispondere.