Ministero del lavoro, Commissione per gli interpelli sulla sicurezza, 24 ottobre 2013, n. 8
La visita medica preventiva, o periodica, sulla sicurezza lavoro ha la durata di un anno. Dunque, se il lavoratore viene licenziato e riassunto con le stesse mansioni o con mansioni collegate allo stesso rischio non dovrà essere ripetuta, poiché la situazione del lavoratore è già nota al medico competente.
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha chiesto un parere sulla corretta interpretazione della normativa sulla visita medica preventiva di cui all’art. 41 comma 2, lett. a), del D.Lgs. 81/2008, che ha l’obiettivo di “constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica”. La Commissione ha chiarito che, nel caso di assunzioni successive, qualora le mansioni del lavoratore lo espongono a rischi nel corso del periodo di validità della visita preventiva o della visita periodica di cui all’art. 41, comma 2, lett. b), del decreto di cui sopra – e comunque per un periodo non superiore ad un anno – , il datore di lavoro non deve effettuare una nuova visita preventiva poiché la situazione del lavoratore è già nota al medico competente.