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Cass. sez. penale 21 gennaio 2016 n. 2536

Per il dirigente della struttura la posizione di garanzia in materia di sicurezza può configurarsi anche senza investitura ad hoc, ma anche dall’esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante.

La Suprema Corte si è espressa in relazione al crollo del Convitto Nazionale de l’Aquila, quando, nella notte del 6 aprile 2009, morirono tre ragazzini e si ferirono altre due, a causa del prolungarsi dello sciame sismico. Sono state infatti confermate le condanne per omicidio colposo e lesioni per i due imputati, entrambi con posizione di garanzia, che avrebbero potuto – e dovuto – non solo dichiarare   l’inagibilità della scuola, ma anche organizzare l’evacuazione degli studenti.

In questo modo, la Cassazione è intervenuta a favore di una concezione sostanziale della posizione di garanzia, riprendendo la sentenza delle Sezioni unite penali del 24 aprile 2014 sulla vicenda ThyssenKrupp, per la quale la posizione di garanzia può essere prodotta tanto da un’investitura formale, quanto dall’esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante