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Cass., sez. IV pen., 16 dicembre 2013, n. 50605

In materia di infortuni sul lavoro, la parte datoriale non può andare esente da responsabilità sostenendo la sussistenza di una delega di funzioni a tal fine utile, per il solo fatto che abbia provveduto a designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. In particolare, il RSPP non può incidere in via diretta sulla struttura aziendale, ma ha solo una funzione di ausilio finalizzata a supportare il datore di lavoro nella individuazione dei fattori di rischio nella lavorazione, nella scelta delle procedure di sicurezza e nelle pratiche di informazione e di formazione dei dipendenti. 

La Suprema Corte ha, così, precisato che la presenza di RSPP è, tuttavia, obbligatoria ex art. 8D.Lgs. n. 626/1994 per l’osservanza di quanto previsto dal successivo art. 9, ma tale figura non coincide con quella, peraltro facoltativa, del dirigente delegato all’osservanza delle norme antinfortunistiche ed alla sicurezza dei lavoratori. Pertanto, secondo i Giudici di legittimità, nonostante si proceda alla nomina di un RSPP, il datore di lavoro conserva l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi di elaborare il documento relativo alle misure di prevenzione e protezione.

Occorrerà dunque un’idonea delega di funzioni ai sensi dell’art. 16 D.Lgs. 81/2010 (TU Igiene e sicurezza sul lavoro).