Cass. 31 maggio 2016 n. 11374
Le assunzioni a tempo determinato effettuate da imprese concessionarie di servizi nel settore delle poste, che presentino i requisiti specificati dal comma 1-bis dell’art. 2 del D.Lgs. n. 368/2001, non necessitano anche dell’indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo ai sensi del primo comma dell’art. 1 del medesimo decreto legislativo.
La Suprema Corte a Sezioni Unite è stata investita di una questione spinosa, sorta tra le Poste Italiane e una dipendente, relativa all’applicazione delle norme di cui al D.Lgs. n. 368/2001, che ha permesso agli Ermellini di ripercorrere in breve tutta l’evoluzione del contratto a tempo determinato.
Pertanto, definendo la corretta interpretazione dell’art. 2 bis del decreto legislativo n. 368/2001 (la disposizione riguardava le assunzioni stagionali nelle Poste e la norma, particolare, sarà abrogata il 1 gennaio del 2017, per effetto dell’art. 55, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2015), i giudici di legittimità hanno stabilito che il limite massimo di 36 mesi, calcolati come sommatoria di più contratti e nel rispetto degli intervalli previsti dalla norma, è conforme al diritto comunitario in quanto “stoppa” ogni possibile ricorso ad un abuso nella successione di rapporti a tempo determinato.