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– Ottobre 2023

LA PRONUNCIA

Trib. Milano 04/07/2023 est. Lombardi

IL PERIMETRO

E’ elemento qualificante del diritto alla retribuzione per indossare la divisa il fatto stesso che l’impresa ne imponga l’utilizzo, indipendentemente dalla possibilità del lavoratore di scegliere dove indossarla. 

I “PASSAGGI” SALIENTI

Si legge nella pronuncia:

“Secondo l’attuale opinione giurisprudenziale affinché, nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo necessario a indossare l’abbigliamento cli servizio (cd “tempo tuta”) costituisca tempo di lavoro, con conseguente maturazione del diritto alla retribuzione in capo al lavoratore, occorra che lo stesso sia qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l’attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria, inclusa nell’obbligazione principale del lavoratore, la quale non dà titolo ad autonomo corrispettivo (…).
(…)
Pur non essendovi, alla luce delle risultanze probatorie testè riassunte, univoca indicazione circa l’esistenza di direttive aziendali che imponessero indossamento, svestizione e custodia della divisa nei locali aziendali, né ulteriori elementi, attinenti alla tipologia dell’attività svolta o alle caratteristiche estrinseche della divisa, che depongano nel senso di un implicito obbligo di procedere a tali prodromiche attività all’interni dei locali, deve ritenersi come l’elemento qualificante dell’eterodirezione, dalla quale origina l’obbligo di retribuire l’attività preparatoria dei lavoratori, si risolva nel fatto stesso di imporre ai lavoratori l’utilizzo, per ragioni di sicurezza o, semplicemente, di riconoscibilità, di una divisa aziendale nel!’ambito della prestazione lavorativa.
Né, ad avviso del giudicante, può ritenersi rilevante, ai fini dell’elisione dell’obbligo retributivo per il periodo corrispondente allo svolgimento di tali attività preparatorie, la circostanza che il lavoratore possa ritenersi libero di indossare la divisa a casa, o comunque, al di fuori dei locali aziendali, risultando tale soluzione nella sostanza contraria alla dignità dei lavoratori.
Deve, difatti, nel percorso dalla propria abitazione ai locali aziendali, affermarsi la piena prerogativa del lavoratore di indossare abiti civili, corrispondenti al proprio gusto individuale o alle proprie contingenti esigenze, quale espressione della propria personalità, che lo preservino dall’immediata identificazione in ragione della sua appartenenza lavorativa. Né, sotto altro profilo, può sottovalutarsi come l’ingresso e l’uscita del lavoratore dal luogo di lavoro con indosso gli abiti aziendali possa costituire una limitazione allo svolgimento di ulteriori attività di natura sociale o ricreativa, in assenza di preparazione presso i locali aziendali o facendo ritorno presso la propria abitazione.”

OSSERVAZIONI

Bravo il Collega che ha posto la questione in chiave ideativa e il giudice a percorrere un orientamento innovativo.
E, tanto per fare una provocazione: come sarebbe andato il giudizio con un vincolo di attenersi ai precedenti di legittimità?

PRECEDENTI

In senso conforme al tradizionale e opposto orientamento Cass. 07/06/2021, n. 15763.