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Cass. 17 aprile 2014, n. 17027

L’art. 4, L. 300/1970 prescrive che gli impianti e le apparecchiature di controllo, la cui installazione sia dovuta ad esigenze organizzative e produttive, ovvero alla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza della attività dei lavoratori, possono essere montati e posizionati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o, in subordine, con la commissione interna.

In tema di controllo a distanza, la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito la responsabilità del datore di lavoro (nel caso di specie, il gestore di un ristorante), con conseguente condanna al pagamento di un’ammenda, per aver installato diversi impianti di videosorveglianza senza la necessaria autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro.

Secondo la Corte, pertanto, non vanno in alcun modo ignorate le prescrizioni dello Statuto dei Lavoratori, e non è richiesto che si tratti di controllo occulto, destinato a verificare la produttività dei lavoratori dipendenti, in quanto l’essenza della sanzione sta nell’uso degli impianti audiovisivi, in difetto di preventivo accordo con le parti sociali. A tal proposito, i Giudici di Legittimità hanno ritenuto “insostenibile la tesi difensiva della insussistenza dell’elemento soggettivo del reato, secondo la quale la datrice di lavoro, nata e vissuta per lungo tempo negli Stati Uniti, avrebbe ignorato le prescrizioni imposte dallo statuto dei lavoratori, in quanto costei, quale datrice di lavoro, è soggetto tenuto alla conoscenza delle prescrizioni imposte a tutela dei propri dipendenti“.