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Cass. 16 marzo 2015 n. 5180

Nella cessione di ramo di azienda concernenti imprese in amministrazione straordinaria, con trasferimento parziale dei lavoratori, ex artt. 63, D.Lgs. n. 270/1999 e 47, L. n. 428/1990, la derogabilità, laddove prevista, anche peggiorativa del trattamento dei lavoratori, in base all’art. 47 citato, in deroga all’art. 2112 c.c., si giustifica con lo scopo di conservare i livelli occupazionali, quando venga trasferita l’azienda di un’impresa insolvente e si legittima con la garanzia della conclusione di un accordo collettivo idoneo a costituire norma derogatoria alla fattispecie. In ipotesi siffatte, dunque, la priorità di tutela dal piano del singolo lavoratore, si sposta al piano dell’interesse collettivo al perseguimento dell’agevolazione alla circolazione dell’azienda, quale strumento di salvaguardia della massima occupazione, in una condizione di obiettiva crisi imprenditoriale, anche al prezzo del sacrificio di alcuni diritti garantiti dall’art. 2112 c.c.

Nel caso in esame la Suprema Corte ha escluso, nell’ambito della cessione del ramo d’azienda da parte del commissario liquidatore della società in concordato preventivo omologato, la configurabilità di un obbligo legale della cessionaria al ripristino del rapporto del lavoratore licenziato in tronco oralmente dal cedente e alle conseguenti obbligazioni retributive maturate.

La cessione per il salvataggio dell’impresa insolvente, ex art. 48, co. 5, L. 428/1990, avviene, infatti, in deroga al principio della continuità dei rapporti produttivi; e l’accordo intervenuto con i sindacati conferma la deroga, secondo cui i lavoratori da salvaguardare sono soltanto i dipendenti indicati nel libro matricola al momento della sottoscrizione e non anche il prestatore di lavoro licenziamento nelle more della causa: ne consegue che la cessione d’azienda è limitata ai lavoratori interni all’impresa al momento della sottoscrizione dell’accordo.