Cass. 17 febbraio 2015 n. 3136
La parte soccombente aveva sostenuto l’incompetenza del giudice dell’opposizione in quanto era la medesima persona che aveva pronunciato l’ordinanza conclusiva della fase sommaria. La Corte rileva anzitutto che quello sollevato non è un problema di competenza funzionale, ma semmai di nullità per omessa astensione dal giudizio del giudice dell’opposizione, della quale esclude comunque la ricorrenza, argomentando dal fatto che il processo di primo grado previsto dalla legge Fornero è un processo unitario, sia pure articolato in due fasi, per cui può essere trattato dal medesimo giudice persona fisica.
Il 28 aprile 2015 si esprimerà su questa questione anche la Corte Costituzionale.