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– Agosto 2021 – a cura di Filippo Capurro

Cass. 13/07/2021 n. 19948 ord.

Due ex membri di un’associazione di volontariato lamentavano che la delibera con cui erano stati esclusi dal sodalizio, con tanto di motivazioni, era stata pubblicata sul sito web dell’ente, con violazione dei propri diritti in materia di privacy. 

L’associazione deduceva che i dati personali degli ex iscritti sono comparsi solo sull’area privata del portale.

Contro i suoi capitoli di prova orale i due estromessi chiedevano fosse ammessa la prova contraria, indicando quali (nuovi) testimoni gli ufficiali di polizia postale che avevano visto la pagina web, poi stampata e prodotta in giudizio.

Il Tribunale – senza fornire alcuna motivazione – aveva tuttavia disatteso l’istanza di prova contraria pur se riferita a una precisa allegazione in fatto di controparte su cui quest’ultima aveva chiesto la prova diretta.

Si configura, dunque, secondo i ricorrenti, la violazione dei principi del giusto processo sotto il profilo della necessità di contraddittorio e di parità delle parti. 

Nel rito del lavoro – applicabile al procedimento in materia di privacy ex artt. 152 comma 1 bis, d.Lgs. 196/2003 e 10, d.Lgs. 150/2011 – può certamente farsi questione dell’inammissibilità di una prova non dedotta nell’atto introduttivo del giudizio; ma è altrettanto vero che l’art. 420, comma 5, c.p.c. abilita le parti alla deduzione dei mezzi di prova che non abbiano potuto proporre prima, e tra dette prove ben può ricomprendersi la prova contraria rispetto a quella che la parte resistente abbia dedotto in memoria difensiva per suffragare i fatti allegati con tale atto. 

L’art. 421 c.p.c. attribuisce al giudice rilevanti poteri istruttori esercitabili d’ufficio pur in presenza di decadenze o preclusioni già verificatesi. Ciò avviene anche in riferimento alla preclusione, nei confronti dell’attore, della facoltà di dedurre la prova contraria sulle circostanze esposte dal convenuto nella memoria di Costituzione (Cass. 06/02/2009, n. 3018). 

L’uso dei poteri istruttori da parte del giudice ex artt. 421 e 437 c.p.c., non ha carattere discrezionale, ma costituisce un potere-dovere del cui esercizio o mancato esercizio questi è tenuto a dar conto in motivazione se l’attivazione di detti poteri è sollecitata dalla parte interessata (Cass. 25/10/2017, n. 25374; Cass. 26/06/2006, n. 14731)

Nel rito del lavoro, il giudice, in presenza della richiesta dell’ammissione di una prova, è tenuto a motivarne la mancata ammissione, a nulla rilevando l’ipotetica inammissibilità della stessa per l’intempestività della relativa richiesta, dal momento che, ove pure si sia prodotta una preclusione, egli, a fronte dell’iniziativa della parte che insista per l’esperimento della prova, è tenuto a dar conto del mancato esercizio del potere-dovere di fare uso dei poteri officiosi di cui all’art. 421 c.p.c..

Infine si osserva che, con riferimento ad ambiti processuali in cui è conferito al giudice di merito il potere di operare nel processo scelte discrezionali, le determinazioni del detto giudice sono suscettibili di essere portate all’attenzione della Corte di Cassazione per eventuali vizi della motivazione, senza ovviamente che la Corte sia consentito sostituirsi al giudice di merito nel compierle (Cass. SS.UU 22/05/2012, n. 8077).