Corte Costituzionale 4 giugno 2014 n. 153
La Corte Costituzionale è intervenuta in materia di sanzioni per il datore di lavoro che violi norme in materia di orario di lavoro, espletamento di lavoro straordinario e riposo infrasettimanale, proclamando l’incostituzionalità delle sanzioni previste dall’art. 18 bis, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 66 dell’8 aprile 2003, così come introdotte dal D.Lgs. n. 213 del 19 luglio 2004.
Tale normativa era stata oggetto di una legge delega (la n. 39 dell’1 marzo 2002) attuativa di norme di origine comunitaria (direttive 93/104/CE e 2000/34/CE) la quale disponeva, fra le altre cose, il criterio direttivo per cui le sanzioni amministrative avrebbero dovuto essere regolate in modo da prevedere “sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi“.
La motivazione della decisione della Consulta è stata che l’inasprimento delle sanzioni previsto nel 2004 per le imprese che violino le regole sull’orario di lavoro è illegittimo in quanto travalica la delega concessa al Governo nei due anni precedenti (la cui Legge delega aveva già aggravato l’apparato sanzionatorio a carico del datore di lavoro).
Si precisa che l’illegittimità attiene al petitum richiesto, ed esplicherà i suoi effetti soltanto con riferimento a quelle sanzioni irrogate tra l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 213/2004 e il D.Lgs. 112/2008, mentre non esplicherà alcuna efficacia sulle successive modifiche legislative relative alla medesima disposizione esaminata dalla Consulta.