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Cass. 7 luglio 2014 n. 15432

In materia di appalti pubblici, in caso di ritardo nel pagamento di retribuzioni o contributi ai lavoratori dipendenti dell’appaltatore o subappaltatore, non trovando applicazione la previsione di cui all’art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, i lavoratori devono avvalersi degli speciali strumenti di tutela previsti dagli artt. 4 e 5 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»), oppure, in via residuale, della tutela prevista dall’art. 1676 cod. civ.

La Corte di Cassazione ha affrontato il problema del ritardo nel pagamento di retribuzioni o contributi ai lavoratori dipendenti dell’appaltatore o subappaltatore in materia di appalti pubblici, precisando come, a tal proposito, non trovi applicazione il disposto dell’art. 29 del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, sicché risulta esclusa la responsabilità solidale tra committente ed appaltatore (o subappaltatore) sancita da tale norma.