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Cass. 19 giugno 2014 n. 13954

Secondo il principio dell’equivalenza delle condizioni va riconosciuta l’efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell’evento morbigeno: si è pertanto in presenza di una causa di servizio anche nel caso in cui ci siano altri fattori causali che potrebbero aver determinato la patologia del lavoratore.

La Suprema Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell’azienda datrice di lavoro, condannandola al risarcimento del danno nei confronti di un lavoratore afflitto da ernia del disco, a cause delle manovre pesanti compiute durante l’attività lavorativa: nello specifico, i giudici di legittimità hanno chiarito che si trattava di una causa di servizio, nonostante la contemporanea presenza di altre cause potenzialmente idonee a determinare la patologia, che non escludeva in alcun modo il diritto al risarcimento, dal momento che nel caso di malattie “aventi carattere comune ad eziologia c.d. multifattoriale, il nesso di causalità fra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell’esposizione a rischio“.