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Cass. 17 febbraio 2015 n. 3122

In tema di controllo del lavoratore, le garanzie procedurali imposte dalla L. n. 300/1970, art. 4, co. 2, espressamente richiamato dal D.Lgs. n. 196/2003, art. 114, per l’installazione di impianti e apparecchiature di controllo richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, dai quali derivi la possibilità di verifica a distanza dell’attività dei lavoratori, trovano applicazione ai controlli, c.d. difensivi, diretti ad accertare comportamenti illeciti dei lavoratori, quando, però, tali comportamenti riguardino l’esatto adempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro, e non, invece, quando riguardino la tutela di beni estranei a rapporto stesso; ne consegue che esula dal campo di applicazione della norma il caso in cui il datore abbia posto in essere verifiche dirette ad accertare comportamenti del prestatore illeciti e lesivi del patrimonio e dell’immagine aziendale.

Il caso di specie riguardava il licenziamento di alcuni dipendenti di una raffineria, addetti al carico di autobotti, che, con operazioni fraudolente, avevano alterato il carico effettivo, col placet degli autisti, e sottraendo in questo modo il carburante: i ricorrenti avevano eccepito che il datore di lavoro avesse prodotto un DVD con “videoriprese effettuate in violazione della privacy dei lavoratori”.

Secondo i giudici di legittimità, è inutile invocare il concetto di privacy o la CEDU: le garanzie predisposte dallo Statuto dei Lavoratori per tutelare i prestatori d’opera dalle riprese filmate del datore non si applicano quando sono in corso verifiche sulla condotta del dipendente sospettato di condotte che possono nuocere al patrimonio o all’immagine della società.

Risulta pertanto irrilevante la censura circa una presunta lesione della riservatezza delle persone immortalate nel video, dal momento che la registrazione risulta comunque rilevante per accertare un fatto che costituisce reato.

Ne consegue la legittimità dei licenziamenti in questione, a maggior ragione se si considera che la videoripresa era stata effettuata dalla Guardia di Finanza, ossia un soggetto terzo rispetto alla vicenda.