Cass. 25 marzo 2014, n. 6965
Deve escludersi la sussistenza di obbligazione risarcitoria in capo al datore in presenza di un demansionamento del dipendente, qualora riguardi una rilevante riorganizzazione aziendale, e il lavoratore non riesca a dedurre e provare l’esistenza di alcun danno patrimoniale e non patrimoniale.
A seguito di un licenziamento dovuto ad una riorganizzazione aziendale in un istituto di credito, e della conseguente richiesta di un lavoratore del risarcimento patrimoniale e non patrimoniale (tra cui una malattia sorta più di due anni dopo l’evento in questione) per il demansionamento subìto, la Suprema Corte di Cassazione ha respinto tale richiesta, stabilendo la mancata prova del danno e non riscontrando alcuna azione di “mobbing” patita dal dipendente, dal momento che il demansionamento era frutto di una rilevante riorganizzazione dell’istituto a seguito di un’acquisizione e dunque non frutto di una “persecuzione personale”.