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– di Manuel Capurro –  © RIPRODUZIONE RISERVATA

Continua il dissidio giurisprudenziale tra le Corti di merito circa la possibilità o meno di esperire un’azione revocatoria (fallimentare o ordinaria) contro l’atto di scissione di società di capitale regolarmente iscritto presso il Registro delle Imprese.

Dopo le risalenti pronunce del Tribunale di Roma, 11 gennaio 2001, Tribunale di Modena, 22 gennaio 2010 e Tribunale di Napoli, 18 febbraio 2013, tutte in senso contrario alla esperibilità di un’azione revocatoria fallimentare avverso l’atto di scissione, e le sempre piuttosto risalenti decisioni del Tribunale di Catania, 9 maggio 2012 e Tribunale di Palermo, 25 maggio 2012, in senso invece favorevole alla esperibilità di una tale azione, sono recentemente intervenute due Sentenze: Tribunale di Roma n. 22603/2016, in senso favorevole (si trattava, peraltro, di un’azione revocatoria ordinaria benché esperita in un contesto fallimentare) e Tribunale di Bologna n. 861 del 1° Aprile 2107, in senso invece contrario.

E’ noto che per effetto del richiamo operato dall’Art. 2506-ter, all’atto di scissione regolarmente iscritto presso il Registro delle Imprese trovi applicazione l’Art. 2504-quater (dettato in materia di fusione di società), il quale prevede che eseguita l’iscrizione del atto di fusione (rectius di scissione) l’invalidità dell’atto non può più essere pronunciata, restando salva, peraltro, (1) la possibilità di un’azione di risarcimento danno a favore dei terzi o dei soci danneggiati dalla scissione (Art. 2504-quater 2° comma); e, (2) la responsabilità solidale tra le società partecipanti alla scissione per i debiti della società scissa non soddisfatti dall’altra (o altre) società partecipante alla scissione, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto a ciascuna di esse assegnato.

Da tale assetto normativo, rafforzato dalla circostanza che i creditori possono comunque opporsi alla scissione nel corso del procedimento endosocietario che porta al perfezionamento dell’operazione, il Tribunale di Bologna ha ritenuto la non esperibilità dell’azione revocatoria fallimentare avverso l’atto di scissione, sottolineando che una tale azione non solo non appare voluta dal legislatore, il quale esclude categoricamente la possibilità di invalidare l’atto di scissione una volta avvenuta la sua iscrizione presso il Registro delle Imprese, ma a ben vedere non risulta neanche utile, risultando sostanzialmente innecessaria alla luce della sussistenza di una responsabilità solidale tra le società partecipanti alla scissione.

Di contrario avviso è, invece, la posizione espressa dal Tribunale di Roma, il quale non ravvisa nell’assetto normativo sopra descritto un ostacolo alla esperibilità dell’azione revocatoria, dallo stesso ritenuta un rimedio generale, e come tale esperibile, sussistendone le condizioni, avverso qualsiasi atto potenzialmente pregiudizievole, anche alla luce della circostanza che l’accoglimento dell’azione revocatoria non si tradurrebbe tanto in un’invalidità dell’atto, ma nella sua inefficacia parziale rispetto alla massa.

Data la complessità dell’istituto della scissione, che può atteggiarsi in vario modo, coinvolgendo tanto società già esistenti, quanto società di nuova costituzione che sorgono proprio attraverso l’operazione di scissione, l’incidenza dell’azione revocatoria (tanto fallimentare che ordinaria) sul concreto assetto di interessi (e di soggetti) che derivano dalla scissione varia considerevolmente da caso a caso, senza che la distinzione tra validità dell’atto e sua inefficacia relativa possa considerarsi un criterio particolarmente soddisfacente per superare la volontà del legislatore di rendere certi giuridicamente gli effetti della scissione, intervenuti, si noti beni, a seguito di procedure complesse ed assistite da rilevanti garanzie pubblicitarie e da significative garanzie per i terzi ed i creditori, quali, tra le altre, la ricordata sussistenza di una responsabilità solidale.

Si tratta a questo punto di capire se e quando la questione arriverà al vaglio della Corte di Cassazione che fino ad ora non ha avuto modo di pronunciarsi in merito.