Cass. 27 agosto 2014 n. 18353
Nel momento in cui il lavoratore illegittimamente licenziato (in base all’articolo 18 Legge 20 maggio 1970 n. 300, nel testo precedente le modifiche introdotte dalla c.d. Legge Fornero) opti per l’indennità sostitutiva della reintegrazione, è tale scelta a determinare la definitiva risoluzione del rapporto di lavoro, senza che permanga, per il periodo successivo, alcun obbligo retributivo nei confronti del datore di lavoro, salva la prova, di cui il lavoratore è onerato, di un danno ulteriore.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno inteso scrivere la parola fine alle diverse interpretazioni adottate in circa vent’anni di giurisprudenza, in ordine agli effetti sul rapporto di lavoro della richiesta da parte del lavoratore dell’indennità risarcitoria nei casi di illegittimo licenziamento, adeguandosi, invece, alla recente riscrittura dell’art. 18 St. Lav., laddove proprio la riforma attribuisce alla dichiarazione del lavoratore l’effetto estintivo del rapporto.
La suddetta richiesta determina pertanto la definitiva cessazione del rapporto di lavoro; successivamente all’esercizio di tale opzione, eventuali ritardi nella liquidazione dell’indennità da parte del datore di lavoro, possono solo comportare la legittima richiesta di interessi e rivalutazione monetaria.