Responsabilità medico competente – Cass. 24 agosto 2016 n. 35425
La Sezione Penale della Corte di Cassazione ha affermato che cade nella violazione dell’art. 25, lettera b), del D.L.vo n. 81/2008 il medico competente che dopo aver individuato un rischio sanitario, sia pure basso, non abbia previsto per lo stesso la sorveglianza sanitaria.