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Cass. sez. pen. 9 settembre 2014 n. 37312

È penalmente responsabile il datore di lavoro che, a seguito dell’incidente occorso al prestatore di lavoro, non prova di aver assicurato a quest’ultimo la necessaria formazione, con particolare riferimento ai profili antinfortunistici connessi alle relative mansioni.

In materia di sicurezza sul lavoro (nello specifico, l’attività di boscaiolo), la Suprema Corte di Cassazione ha giudicato inammissibile il ricorso di una società di legnami, che non ha adempiuto (ex artt. 37 e 55, co. 5, D.Lgs. n. 81/2008) all’obbligo di formazione dei dipendenti: il datore, secondo i giudici, deve fornire la prova di aver ottemperato all’obbligo in questione, “in quanto tenuto a compilare un documento sulla formazione del lavoratore, contenente i riferimenti anagrafici di costui, le ore di formazione dedicate ai rischi, la data della formazione medesima”.