Cass. 24 luglio 2014 n. 16931
Deve ritenersi che i consorzi, quando contrattano con i terzi, operano quali mandatari dei consorziati, per cui le obbligazioni assunte sorgono direttamene in capo al singolo consorziato, senza la necessità della spendita de nome dello stesso e che, nel caso di subappalto, che altro è se non un contratto “derivato” da altro contratto, trovano applicazione le tutele previste dall’ordinamento ed in particolare la tutela speciale prevista dall’articolo 1676 c.c. a favore dei lavoratori dipendenti dall’impresa dell’appaltatore nei confronti del committente. Ne consegue l’infondatezza di quanto sostenuto dal committente circa il fatto che avesse intrattenuto rapporti solo con il consorzio appaltatore, di cui facevano parte le cooperative che avevano svolto in concreto il lavoro.