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Cass. 9 luglio 2015 n. 14310

Legittimo il licenziamento per scarso rendimento con una valutazione basata sul raffronto con la produttività dei colleghi di pari funzioni.

Importante sentenza della Suprema Corte circa il licenziamento per scarso rendimento, che ha sancito il principio secondo cui il lavoratore, pur non essendo vincolato a un risultato, deve allinearsi alle attività condotte dai colleghi.

Il caso di specie riguardava il licenziamento da parte di una compagnia telefonica di un dipendente che, a differenza dei colleghi che effettuavano circa quaranta ordini al giorno, ne effettuava solo quattro.

I giudici di legittimità hanno chiarito che, benché il lavoratore subordinato sia obbligato solo alla messa a disposizione del datore delle proprie energie (e non al raggiungimento dei risultati), e nonostante il mancato raggiungimento di un risultato prefissato non costituisca di per sé inadempimento, il licenziamento per scarso rendimento è comunque possibile nel caso di notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del dipendente: occorre infatti verificare che la prestazione sia eseguita senza la diligenza e professionalità medie, proprie delle mansioni affidate al lavoratore, poiché il discostamento da tali parametri può costituire segno o indice di non esatta esecuzione della prestazione. È opportuno, inoltre, considerare la condotta nel suo complesso per un apprezzabile periodo di tempo.