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Cass., sez. lav., 21 novembre 2013, n. 26143

È legittimo il licenziamento di chi registra le conversazioni dei colleghi a loro insaputa, per dimostrare il mobbing.

La sezione Lavoro della Cassazione ha confermato il licenziamento intimato a un medico dall’azienda ospedaliera dove lavorava, “per la grave situazione di sfiducia, sospetto e mancanza di collaborazione venutasi a creare all’interno dell’equipe medica di chirurgia plastica”, che, invece, risulta “indispensabile per il miglior livello di assistenza e, quindi, funzionale alla qualità del servizio, il tutto con grave ed irreparabile compromissione anche del rapporto fiduciario” tra il dipendente e l’azienda.

Il lavoratore, infatti, era stato accusato di aver registrato brani di conversazione di numerosi suoi colleghi senza che questi ne fossero a conoscenza, violando dunque il loro diritto alla riservatezza, per poi utilizzarli in sede giudiziaria, a supporto di una denuncia per mobbing che egli stesso aveva presentato nei confronti del primario.

I giudici del merito, il Tribunale e la Corte d’Appello di Torino, avevano confermato il licenziamento, rilevando che la condotta tenuta dall’uomo integrasse “gli estremi della giusta causa di recesso in conseguenza della irrimediabile lesione del vincolo fiduciario con la parte datoriale”, e la Cassazione ha successivamente confermato tale decision