– di Filippo Capurro –
Mi è capitato di recente che un cliente mi abbia trasmesso un certificato medico inviatogli da un lavoratore nel quale si leggeva:
“Attesto che il signor XY presenta lombardia cronica (…) Necessita di rieducazione regolare (…) Prognosi (…) giorni.”
Ma come si fa a capire in questi casi che il medico ha certificato un incapacità al lavoro che giustifichi un’assenza, oltretutto indennizzata dall’ente previdenziale?
Il certificato medico telematico
Il DPCM 26 marzo 2008 sul certificato medico telemativo fornisce all’art. 7, le definizioni di certificato di malattia e di attestato di malattia.
In particolare:
“b) per «certificato di malattia», l’attestazione scritta di un fatto di natura tecnica destinata a provare la verità di fatti direttamente rilevabili dal medico curante nell’esercizio della professione, che attesti l‘incapacità temporanea al lavoro, con l’indicazione della diagnosi e della prognosi, di cui all’art. 2, comma 1 del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663 convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;
c) per «attestato di malattia» l’attestazione medica di cui alla lettera b) senza l’esplicitazione della diagnosi, da produrre al datore di lavoro, di cui all’art. 2, comma 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33”.
Quindi non vi è dubbio che nella certificazione di malattia debba attestare specificamente l’incapacità al lavoro.
E quando non è possibile emettere il certificato medico telematico ma solo quello cartaceo?
… ci ricorda il Messaggio INPS 9 marzo 3 2018 n. 1074 (circa ipotesi di permanenza al pronto soccorso) che:
“Nelle ipotesi di impossibilità di procedere con la trasmissione telematica dei certificati di ricovero o di malattia, questi potranno essere rilasciati in modalità cartacea, avendo cura di riportare tutti gli elementi obbligatori previsti dalla legge con particolare riguardo alla diagnosi e alla prognosi.
Mentre in caso di certificato telematico non sussiste alcuna ambiguità, qualora venga rilasciato un certificato cartaceo – sia compilato a mano che stampato da procedura gestionale – l’eventuale dicitura “prognosi clinica” deve essere integrata/sostituita con quella prevista dalla legge di “prognosi riferita all’incapacità lavorativa”.
… un ultima cosa per gli amici medici (i miei nonni lo erano e quindi mi sento di famiglia) …
Il medico, all’atto del rilascio del certificato, attesta non la malattia ma l’incapacità all’attività lavorativa del proprio assistito dovuta a infermità direttamente constatata, come anche ribadito dalla giurisprudenza della Corte di legittimità penale afferma che «risponde di falso ideologico il medico che attesti una malattia senza aver compiuto la visita, anche se di essa non abbia fatto esplicita menzione nel certificato» (Corte di Cassazione, V sezione penale, 29 gennaio 2008, n. 4451).