Procedura disciplinare e richiesta di audizione da parte del lavoratore: attenzione!
Cassazione 17166/2016
Il lavoratore soggetto al procedimento disciplinare ha diritto di essere ascoltato personalmente ogni volta che fa espressa richiesta di audizione; tale diritto non viene meno neanche se il dipendente, dopo aver chiesto di essere sentito, presenta giustificazioni scritte complete ed esaustive.
Se il datore di lavoro non concede l’audizione, il licenziamento è inefficace per omessa applicazione della procedura prevista dall’articolo 7 dello Statuto dei lavoratori. Al dipendente, tuttavia, non spetta la reintegrazione sul posto di lavoro, e nemmeno il risarcimento ordinario: il rapporto si considera comunque risolto, e il dipendente ha diritto al risarcimento del danno spettante per i vizi formali e procedurali, pari ad un importo variabile tra le 6 e le 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita.