Procedura disciplinare e difesa tramite sindacato: limiti
Cass. 16 gennaio 2016 n. 855
Deve ritenersi in tema di licenziamento per giusta causa che non integri di per sé una violazione delle dovute garanzie procedimentali il fatto che il lavoratore non sia stato sentito contestualmente al proprio rappresentante sindacale, laddove i due siano stati sentiti in momenti diversi, laddove la presenza del rappresentante sindacale al colloquio del dipendente non è del resto una garanzia indefettibile, derivando solo da apposita richiesta, considerato che il diritto di difesa in tale sede si traduce nella possibilità di far valere compiutamente la propria posizione e prospettazione e il lavoratore è libero di discolparsi nelle forme da lui prescelte, oralmente o per iscritto, con l’assistenza o meno di un rappresentante sindacale, ma la (eventuale) assistenza di questo non assume le medesime caratteristiche del processo penale, laddove è prevista una difesa tecnica.