Trib. Brescia 26/05/2021 n. 523, est. Corazza
La decorrenza della prescrizione rimane sospesa durante il rapporto di lavoro, anche in caso di applicazione dell’art. 18 L. 300/1970 come riformato dalla L. 92/2012 (“Legge Fornero”).
Infatti il testo attualmente vigente dell’art. 18 L. 300/1970, a differenza di quello originario, prevede la tutela reintegratoria solo per talune ipotesi di illegittimità del licenziamento (commi 1, 4, 7), mentre per altre fattispecie prevede unicamente una tutela indennitaria (commi 5 e 6); ne consegue che, nel corso del rapporto, il prestatore di lavoro si trova in una condizione soggettiva di incertezza circa la tutela (reintegratoria o indennitaria) applicabile nell’ipotesi di licenziamento illegittimo, accertabile solo ex post nell’ipotesi di contestazione giudiziale del recesso datoriale. E’ dunque ravvisabile la sussistenza di quella condizione di timore che, in base ai consolidati principi dettati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, esclude il decorso del termine prescrizionale in costanza di rapporto di lavoro.
Si tratta dell’orientamento oggi maggioritario. Richiamo per tutte Corte d’Appello di Milano 30/04/2019 Pres. Picciau Rel. Bove, Trib. Firenze 16/01/2018 n. 25 est. Gualano e Trib. Miano 16/12/2015 est. Di Leo.
E’ però una parziale inversione di tendenza nel tribunale che ha effettuato la pronuncia.