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Premi di produttività e welfare aziendale: legge di bilancio

Le novità introdotte dalla legge di bilancio per il regime agevolativo dei premi di produttività e del welfare aziendale entreranno in vigore il 1° gennaio 2017, ma – a certe condizioni – potranno produrre effetti sugli accordi di secondo livello già operativi nel periodo d’imposta 2016.

Gli accordi vigenti potranno, infatti, essere modificati o integrati tenendo conto delle seguenti novità:
estensione della platea dei beneficiari dell’imposta sostitutiva del 10% sui premi di produzione ai titolari di reddito annuo di lavoro dipendente inferiore ad 80mila euro (anziché 50mila)
detassazione del premio fino ad un massimo di 3mila euro (era 2mila) o 4mila euro (anziché 2.500) in caso di coinvolgimento del lavoratore nell’organizzazione del lavoro; sostituzione, per scelta del lavoratore, dei premi monetari con assistenza sanitaria, previdenza complementare e in azioni assegnate dal datore di lavoro, anche in deroga ai limiti imposti dall’articolo 51, comma 2, del Tuir e in totale esenzione fiscale.

Con riferimento ai piani di welfare aziendale va tenuto conto che la nuova lettera f)-quater dell’articolo 51, comma 2 del Tuir introduce una esenzione dei premi e contributi per prestazioni aventi ad oggetto i rischi extraprofessionali del lavoratore. Inoltre le opere e i servizi socio-assistenziali non concorrono al reddito del lavoratore anche se previsti in esecuzione di contratti collettivi nazionali.