Cass. 10 febbraio 2015 n. 2550
Legittimo il licenziamento per condotta violenta extralavorativa del marito che abbia picchiato la moglie, anch’essa socia dell’impresa.
La Suprema Corte ha statuito la legittimità del licenziamento per giusta causa nei confronti del lavoratore che ha picchiato la moglie socia dell’azienda, in quanto tale condotta violenta extralavorativa danneggia comunque il datore di lavoro poiché le scenate avvengono davanti ai clienti.
Nello specifico è stato precisato che, nonostante la condotta violenta fosse determinata da motivi privati connessi al rapporto sentimentale, il comportamento del dipendente giustifica il recesso del datore, dal momento che il vincolo fiduciario tra le parti è irrimediabilmente compromesso: sul punto i giudici di legittimità hanno stabilito che “l’obbligo di fedeltà a carico del lavoratore subordinato ha un contenuto più ampio di quello risultante dall’art. 2105 cod. civ., dovendo integrarsi con gli artt. 1175 e 1375 cod. civ., che impongono correttezza e buona fede anche nei comportamenti extralavorativi, necessariamente tali da non danneggiare il datore di lavoro (cfr. Cass. n. 14176 del 2009) e che, in tema di licenziamento per violazione dell’obbligo di fedeltà, il lavoratore deve astenersi dal porre in essere non solo i comportamenti espressamente vietati dall’art. 2105 cod. civ., ma anche qualsiasi altra condotta che, per la natura e per le possibili conseguenze, risulti in contrasto con i doveri connessi al suo inserimento nella struttura e nell’organizzazione dell’impresa, ivi compresa la mera preordinazione di attività contraria agli interessi del datore di lavoro potenzialmente produttiva di danno”.