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Patto di non concorrenza nel contratto di agenzia – Cass. 17236/2016

1.
L’articolo 1751 bis del Codice civile nella formulazione conseguente alla legge 422/00 non si applica ai patti stipulati prima della sua entrata in vigore anche se i contratti di agenzia cui si riferiscono siano cessati successivamente. La Corte ha ritenuto di ribadire tale principio in assenza di una disciplina transitoria predisposta dal Legislatore facendo applicazione dell’articolo 11 delle disposizioni preliminari al codice civile e, quindi, del principio dell’irretroattività delle leggi.

2.
La naturale onerosità del patto di non concorrenza ex articolo 1751 bis del Codice civile non è inderogabile in quanto non è presidiata da sanzione di nullità espressa e non è diretta alla tutela di un interesse pubblico generale.

3.
Con riguardo al momento genetico della violazione del patto di non concorrenza non è necessario acquisire la prova dell’effettivo sviamento della clientela, bastando ad integrarla un’attività promozionale anche (solo) di fatto per conto di un’impresa terza.
Onde verificare la violazione da parte dell’agente dell’impegno di non concorrenza contrattualmente assunto non deve farsi riferimento solo ai contenuti del contratto di agenzia eventualmente stipulato con un’impresa concorrente, ma a tutte le attività concorrenziali poste in essere dall’agente in violazione del patto che ben potrebbero consistere, ad esempio, nello svolgimento di un’attività promozionale non formalizzata in un contratto.