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Corte d’Appello di Milano 29/03/2021 n. 1086

Il caso riguardava un patto di non concorrenza con compenso pagato mensilmente ma non determinato nel suo ammontare complessivo.

La sentenza qui segnalata ne afferma la nullità per indeterminatezza dell’oggetto.

L’art. 1346 c.c. dispone infatti che “l’oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile”.
Secondo la Corte d’Appello di Milano non è sufficiente ai fini della determinazione dell’oggetto, il riferimento a elementi concernenti la fase di esecuzione del contratto, come il comportamento successivo delle parti. In sostanza non emergerebbero dal contratto quegli elementi necessari e sufficienti per consentire una valutazione circa la congruità di quanto pattuito nell’ambito del patto di non concorrenza, atteso che il riferimento all’importo complessivo è desumibile solamente conoscendo la durata del rapporto, che è un elemento appunto riferibile solo all’esecuzione del contratto.

Questo orientamento è prevalente, se non addirittura univoco.

In senso contrario, o forse solo apparentemente tale, sembra porsi Cass. 01/03/2021 n. 5540, nella quale si legge che un compenso per pnc, variabile in relazione alla durata del rapporto di lavoro, non significa che non sia determinabile in base a parametri oggettivi, atteso che si ha determinabilità quando sono indicati, anche solo per relationem, i criteri in base ai quali si fissa la prestazione.

Quest’ultima pronuncia, a ben vedere, è più sfaccettata di quanto possa apparire, giacché l’affermazione appena riportata sembra svolta al solo fine di sottolineare la diversità logico giuridica tra il vizio di nullità per indeterminatezza del corrispettivo (art. 1346 c.c.) da quello di nullità per l’esistenza di un compenso simbolico o manifestamente iniquo (art. 2125 c.c.). Ciò consente alla Corte di evidenziare la presenza nella sentenza impugnata di affermazioni inconciliabili, tali da rendere non realmente comprensibili le ragioni della decisione e quindi inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento del giudice, per poi cassarla con rinvio.