– a cura di Angelo Beretta – Settembre 2019 –
Il “decretone” (DL 29/01/2019 n. 26 convertito in L. 28/03/2019 n. 26) per la realizzazione del Reddito di Cittadinanza e della Riforma delle Pensioni, contiene oltre alla famosa “Quota 100″ anche misure che riguardano il riscatto volontario di periodi non coperti da contribuzione (la c.d. “pace contributiva”).
La pace contributiva è contenuta nell’art. 20 del Decreto Legge 4-2019 e introduce – in via sperimentale per gli anni 2019 / 2021 – la possibilità di coprire eventuali vuoti contributivi nella propria carriera lavorativa (purché siano periodi successivi al 1995 e quindi rigorosamente nell’ambito del sistema contributivo).
Con Circolare INPS 25/07/2019 n. 106 viene fatta chiarezza anche sulle modalità operative per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione.
Al punto 2.5 (presentazione della domanda di riscatto) viene precisato che:
“per i lavoratori del settore privato, la domanda di riscatto può essere presentata anche dal datore di lavoro dell’assicurato destinando, a tal file, i premi di produzione spettanti al lavoratore. In tal caso, l’onere versato è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi da lavoro dipendente, rientra nell’ipotesi di cui all’art. 51, comma 2, lettera a) TUIR.”.
Ricordiamo a tal proposito che l’art. 51, comma 2, lettera a) TUIR prevede che tale tipologia di contributi non concorrono a formare reddito del lavoratore nel limite di € 3.615,20 all’anno.
La strutturazione dei welfare aziendali, pertanto, si arricchisce di uno strumento che potrebbe essere particolarmente interessante per i lavoratori (in regime contributivo), visto che:
- verrebbe consentito a lavoratori con buchi contributivi (periodi di stage, periodi di inattività tra un contratto e l’altro, etc.) di regolarizzare integralmente la propria posizione previdenziale;
- si otterrebbe il migliore efficientamento possibile in termini di versamenti, visto che verrebbero utilizzati somme “lorde” (versate direttamente dal datore di lavoro) per coprire contributi a cui altrimenti il lavoratore dovrebbe far fronte con il proprio netto (e quindi a seguito di prelievo contributivo e fiscale);
- i contributi utili per la “pace contributiva” possono essere rateizzati in 10 anni (120 rate mensili), consentendo in tal modo di rendere capiente il limite annuo previsto dall’art. 51, comma 2, lett. a) TUIR [ € 3.615,20 * 10 anni = € 36.152,20 complessivi ].