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Cass. 11 giugno 2014 n. 13122

In materia di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo determinati da ragioni inerenti l’attività produttiva, il datore di lavoro è sempre onerato di provare, con riferimento alle capacità professionali del lavoratore e all’organizzazione aziendale esistente al momento del licenziamento, l’impossibilità di adibire utilmente il lavoratore in mansioni diverse da quelle che prima svolgeva, giustificandosi il recesso solo con extrema ratio.

Nel caso di specie, la Suprema Corte di Cassazione ha sancito, nuovamente, il principio secondo cui il datore è sempre obbligato, nei casi di licenziamento individuale per motivo oggettivo dovuto alla soppressione della struttura lavorativa, a provare l’impossibilità del reimpiego del lavoratore licenziato: secondo i Giudici di legittimità, l’azienda è tenuta a fornire anche “fatti positivi”, tali da determinare presunzioni semplici, come ad esempio il fatto che dopo il licenziamento ed entro un congruo periodo non vi siano state nuove assunzioni nella stessa qualifica del lavoratore licenziato.